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REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1068

Che estende alle nuove Provincie le disposizioni relative all'appalto ed alla esecuzione dei lavori del genio militare. (023U1068)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-6-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il regolamento per l'esecuzione dei lavori del genio militare, approvato con R. decreto in data 8 agosto 1895, n. 588;
Viste le condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare, approvate con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 494;
Riconosciuta la necessiti di estendere le disposizioni sancite con tali Regi decreti alle nuove Provincie del Regno;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati ed estesi il regolamento per l'esecuzione dei lavori del genio militare, approvato con R. decreto in data 8 agosto 1895, num. 588, e le condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare, approvate con R. decreto del 9 ottobre 1900, n. 494, con tutte le successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DIAZ - DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.