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REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1058

Contenente modificazioni alla legge 14 luglio 1904, n. 553, e al decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, in rapporto alle case economiche dei ferrovieri. (023U1058)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-6-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 14 luglio 1907, n. 553, concernente provvedimenti per la costruzione di case economiche poi ferrovieri;
Vista la legge 13 aprile 1911, n. 310, che approva le modificazioni all'ordinamento delle ferrovie dello Stato e il miglioramento economico del personale;
Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641, riguardante provvedimenti a favore del personale ferroviario;
Visti i decreti Luogotenenziali 13 agosto 1917, n. 1393, e 25 aprile 1918, n. 597, relativi all'aumento dei limiti massimi dello stipendio o salario per affitto delle cose economiche, pei ferrovieri;
Visto il Nostro decreto 27 novembre 1919, n. 2350, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire una parte dei fondi della gestione pensioni e sussidi par la costruzione di case economiche;
Visto il Nostro decreto 16 gennaio 1921, n. 13, circa le attribuzioni dei commissari governativi per le abitazioni;
Visto il Nostro decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, contenente disposizioni circa le locazioni di immobili urbani e i commissari del Governo per le abitazioni;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dei lavori pubblici e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Al primo comma dell'art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553, è sostituito il seguente:

«Il canone di affitto delle case economiche deve comprendere, in ogni caso, la quota di interesse da ragguagliarsi all'ammontare complessivo del capitale investito nella costruzione delle medesime, la quota delle riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie, l'ammontare delle imposte, sovraimposte, le spese di amministrazione e quelle per illuminazione, acqua potabile e riscaldamento».