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REGIO DECRETO 10 maggio 1923, n. 1051

Circa l'equipollenza dei titoli di studio per l'ammissione alla R. Accademia navale. (023U1051)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-6-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 marzo 1915, n. 495, che approva l'ordinamento della R. Accademia navale e le successive modificazioni apportate ad esso specialmente col R. decreto 6 luglio 1922, n. 1033;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato all'unanimità parere favorevole;

Sulla proposta del Nostro Ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il penultimo capoverso del citato Regio decreto 6 luglio 1922, n. 1033, è modificato come segue:

«I titoli di studio richiesti per l'ammissione al Concorso sono: licenza ginnasiale oppure promozione dalla 2ª alla 3ª classe dell'Istituto tecnico, nautico o commerciale».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.