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REGIO DECRETO 10 maggio 1923, n. 1056

Che modifica l'art. 34 del regolamento 26 gennaio 1905, n.65, sul riordinamento dell'imposta fondiaria. (023U1056)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-6-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, con la quale il Governo del Re è autorizzato a riordinare il sistema tributario;
Veduta la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª) sul riordinamento dell'imposta fondiaria ed il regolamento per la esecuzione di detta legge, approvato con R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, col quale fu disposta la revisione generale degli estimi catastali;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

All'articolo 34 del regolamento approvato con R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65, è aggiunto il seguente capoverso:

Nel caso che i Consigli comunali o provinciali siano disciolti, e l'Ufficio generale del catasto ritenga urgente di procedere alle dette nomine, vi provvedono del pari il prefetto o il Ministro delle finanze, sentito rispettivamente il commissario straordinario o la Commissione straordinaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.