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REGIO DECRETO 22 aprile 1923, n. 1050

Che stabilisce la parificazione dei gradi marittimi della Venezia Giulia con quelli delle altre Provincie. (023U1050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-5-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Codice per la marina mercantile ed il regolamento per la esecuzione di esso;
Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la marina, udito il commissario per i servizi della marina mercantile; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I marittimi dei territori annessi al Regno d'Italia i quali, in virtù dei trattati, conclusi a San Germano ed a Rapallo rispettivamente il 10 settembre 1919 e 12 novembre 1920, abbiano acquistato o acquistino la cittadinanza italiana di pieno diritto o per opzione, nonché quelli che parimenti abbiano acquistato o acquistino la cittadinanza italiana in base ed in conformità al Regio decreto n. 1890 del 30 dicembre 1920, ed al Regio decreto-legge n. 43 del 29 gennaio 1922 sono ammessi allo scambio dei decreti di qualifica per i gradi riferibili al comando di navi ed al servizio di coperta, conseguiti in base alla legislazione marittima austro-ungarica, con le patenti di grado ed i certificati di abilitazione stabiliti dal Codice per la marina mercantile del Regno e dal relativo regolamento.