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REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 1048

Che esclude determinate categorie d'insegnanti dal godimento dell'assegno di cointeressenza di cui al R. decreto 19 novembre 1922, n. 1511. (023U1048)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-6-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduto il R. decreto 19 novembre 1922, n. 1511, riguardante la corresponsione dell'assegno di cointeressenza ai personali civili dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-922;
Ritenuto che l'assegno stesso non debba essere corrisposto al personale insegnante degli Istituti d'istruzione superiore;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno, e ad interim per gli affari esteri, e del Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'istruzione pubblica, per l'agricoltura e per l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 19 novembre 1922, numero 1511, non si applicano al personale considerato nella lettera a) dell'art. 2 del R. decreto 24 agosto 1921, n. 1185, al personale insegnante delle Regie scuole superiori di agricoltura e del R. Istituto superiore forestale nazionale di Firenze, ai direttori delle Regie Stazioni di prova agraria o speciali, né al personale dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI - GENTILE -
DE CAPITANI D'ARZAGO - TEOFILO ROSSI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.