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REGIO DECRETO 15 marzo 1923, n. 987

Che aggiunge per gli anni scolastici dal 1919-920 al 1922-923, ai posti di insegnante di RR. scuole normali e complementari, un posto nel ruolo C per l'insegnamento del canto. (023U0987)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-6-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D ITALIA

Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679;

Veduto il regolamento approvato con R. D. 3 settembre 1914, n. 1176;

Veduto il D. L. 14 aprile 1918, n. 519;

Veduto il D. L. 12 giugno 1919, n. 1102, e i Nostri decreti 8 luglio 1920, n. 1116, 16 giugno 1921, n. 1102, e 11 giugno 1922, n. 984, coi quali è stabilito rispettivamente per gli anni scolastici 1919-920, 1920-921, 1921-922 e 1922-923 il numero dei posti di capo d'istitituto e d'insegnante ordinario e straordinario nelle Regio scuole normali e complementari;

Veduta la decisione pronunciata il 22 aprile 1921 dalla 4ª sezione del Consiglio di Stato sul ricorso della professoressa Maria Bernardini contro il Ministero della istruzione pubblica e pubblicata nei modi di legge alla udienza del 20 maggio 1921;

Veduto che in forza della detta decisione viene riconosciuto alla prof. Bernardini il diritto a conseguire la nomina in ruolo quale straordinaria del ruolo C per l'insegnamento del canto nelle RR. scuole normali a decorrere dal 1° ottobre 1919, subordinatamente alla disponibilità di cattedre di tale disciplina al momento della sua domanda oppure quando fosse sopravvenuta poi e si verificasse in appresso disponibilità di cattedra, in concorrenza con la maturazione del suo turno di chiamata, secondo l'ordine stabilito dalla legge.

Veduto che nell'anno scolastico 1918-919 in cui la prof. Bernardini presentò la domanda intesa ad ottenete l'assunzione in ruolo si resero disponibili quattro cattedre di canto e che queste furono soppresse a termini della nota 6ª della tabella A annessa alla legge 16 luglio 1914, n. 679;

Considerato che per procedere alla nomina in ruolo dell'insegnante suddetta è necessario ripristinare una delle cattedre soppresse e aumentare conseguentemente di un posto il numero degli insegnanti di canto nello RR. scuole normali a decorrere dal 1° ottobre 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° ottobre 1919 e per gli anni scolastici 1919-920,1920-921,1921-922,1922-923, ai posti d'insegnante di RR. scuole normali o complementari compresi nelle tabelle organiche approvate con il D. L. e i Nostri decreti succitati è aggiunto un posto del ruolo C per l'insegnamento del canto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - GENTILE - DÈ STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.