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REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1029

Relativo al trattamento di tassazione delle cartoline non francate o insufficientemente affrancate. (023U1029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-6-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto n. 326 dell'8 febbraio 1923, che reca disposizioni relative al trattamento da farsi alle cartoline ed alle stampe non od insufficientemente affrancate;
Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il trattamento, di tassazione stabilito dall'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 326 nei riguardi delle cartoline non francate o con francatura insufficiente che contengano corrispondenza di carattere epistolare è esteso alle cartoline dell'industria privata, sulle quali sieno scritte fino a cinque parole di saluto, di augurio e simili.

Tali cartoline, qualora sieno insufficientemente affrancate o prive di francatura, devono perciò avere corso ed essere dagli uffici di destinazione chiuse in busta e tassate.

È revocata, nella parte contraria al presente decreto, ogni altra disposizione vigente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - COLONNA DI CESARÒ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.