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REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 1020

Che proroga il termine stabilito dall'art. 8 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1459, sul riordinamento dei servizi del Commissariato per la marina mercantile. (023U1020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-6-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti i Nostri decreti 16 novembre 1922, n. 1459 e 28 gennaio 1923, n. 387;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto coi Nostri Ministri dei lavori pubblici, delle finanze e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine stabilito dall'art. 8 del Nostro decreto 16 novembre 1922, n. 1459, modificato col R. decreto 28 gennaio 1923, n. 387, è prorogato dal 31 marzo al 30 giugno 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - THAON DI REVEL - STEFANI - CARNAZZA - DE CAPITANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.