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REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1028

Contenente norme per l'esonero e il trattamento di quiescenza del personale della magistratura. (023U1028)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-5-1923 al: 8-6-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l'art. 7 del Nostro decreto 25 gennaio 1923, n. 87;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Entro il 31 dicembre 1923 saranno dispensati dal servizio i magistrati di qualunque grado i quali per malattia o per incapacità o per altri motivi, non siano in condizioni di adempiere con efficacia il loro ufficio, ovvero diano scarso rendimento di lavoro.

Saranno inoltre dispensati dal servizio entro lo stesso termine:

1° i giudici e magistrati di grado equiparato i quali per due volte siano stati dichiarati impromovibili al grado superiore, o non abbiano chiesto ai sensi di legge, di essere sottoposti a nuovo scrutinio dopo la prima dichiarazione di impromovibilità, ovvero contro la deliberazione della sezione seconda del Consiglio superiore della magistratura, che li ha dichiarati per la prima volta impromovibili, non abbiano ricorso alle sezioni unite del Consiglio stesso o non vi ricorrano entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto se la deliberazione sia posteriore al 1° gennaio 1923.

In tale ultimo caso la deliberazione delle sezioni unite dovrà essere pronunziata entro i successivi novanta giorni;

2° i consiglieri di Corte di appello e magistrati di grado equiparato i quali abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 1923, quaranta anni di effettivo servizio ovvero sessantacinque anni di età, con non meno di venti anni di servizio, e abbiano, al loro turno, rinunziato allo scrutinio per il grado superiore o siano stati o vengano, entro il 31 dicembre 1923, dichiarati impromovibili o promovibili semplicemente al detto grado, ovvero non siano stati richiesti, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, per lo scrutinio al grado medesimo secondo il turno di anzianità.

Se tuttavia la dichiarazione di impromovibilità o di promovibilità semplice sia stata emessa dalla sezione prima del Consiglio superiore della magistratura posteriormente al 1° gennaio 1923, potranno gli interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ricorrere alle sezioni unite del Consiglio medesimo, le quali dovranno deliberare entro i successivi novanta giorni;

3° i consiglieri di Corte di cassazione e magistrati di grado equiparato i quali abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 1923, quaranta anni di effettivo servizio ovvero sessantacinque di età con non meno di venti di servizio, e siano stati promossi al grado attuale con dichiarazione di semplice promovibilità.