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REGIO DECRETO 26 aprile 1923, n. 1002

Che determina la cauzione da prestarsi dagli spacciatori all'ingrosso e dai magazzinieri di vendita dei generi di monopolio. (023U1002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-6-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il regolamento per la esecuzione delle leggi sulla privativa dei sali e tabacchi approvato con Regio decreto 1° agosto 1901, n. 399;
Visti i RR. decreti 16 ottobre 1910, n. 755, 11 agosto 1913, n. 1086, 21 febbraio 1915, n. 182, e 3 novembre 1921, n. 1633;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La cauzione da prestarsi dagli spacciatori all'ingrosso dei generi di monopolio industriale, è stabilita in ragione di un decimo della somma corrispondente al prezzo di tariffa dei generi costituenti la dotazione a fido del rispettivo ufficio di vendita fino all'importo di L. 500.000 e di un quarantesimo sulla cifra eccedente tale importo.

Per i magazzinieri di vendita la cauzione è stabilita in ragione di un ventesimo fino all'importo di lire 500.000 e di un ottantesimo sull'importo eccedente.

In ogni caso la cauzione da prestarsi dagli spacciatori all'ingrosso non può eccedere il limite massimo di L. 60.000 e quella da prestarsi dai magazzinieri di vendita il limite massimo di L. 30.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.