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REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 959

Che modifica l'articolo 71 del regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti di vapore in quanto concerne le indennità da corrispondere ai periti visitatori. (023U0959)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-6-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 27, 28, 29 e 138 della legge n. 5888-decies in data 23 dicembre 1888 sulla pubblica sicurezza;
Visto il regolamento sull'esercizio e sulla vigilanza delle caldaie a vapore, approvato con R. decreto numero 1691 in data 7 novembre 1920;
Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col Nostro Ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 71 del regolamento sull'esercizio e sulla vigilanza delle caldaie a vapore, approvato con R. decreto n. 1691 in data 7 novembre 1920 è sostituito dal seguente:

«Queste indennità e spese di viaggio non potranno tuttavia eccedere quelle, che spetterebbero al perito, se egli partisse dal capoluogo di circondario, nel quale trovasi impiantata la caldaia da visitare, a meno che nel circondario ora detto non risultasse iscritto alcun perito visitatore. In quest'ultimo caso il prefetto o il sottoprefetto delegheranno un perito, scelto fra quolli, iscritti nel circondario più prossimo, il cui capoluogo servirà di riferimento alla determinazione delle indennità, oltre le quali non si può eccedere per liquidare le percorrenze effettive, soggetto a compenso o a rimborso di spesa».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - TEOFILO ROSSI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.