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REGIO DECRETO 22 aprile 1923, n. 982

Che dispone la pubblicazione nei territori annessi della legislazione sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. (023U0982)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-5-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nei territori annessi in base agli articoli 3 della legge 26 settembre 1920, n 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati, con le modificazioni e con le norme di carattere transitorio contenute negli articoli seguenti:

1° le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 18 luglio
1904, n. 390, sulle istituzioni pubbliche di
beneficenza, i relativi regolamenti approvati con
Regi decreti 5 febbraio 1891, n. 99, e 1° gennaio
1905, n. 12; gli articoli 1, 2, secondo comma, e 4
del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n.
873; gli articoli 1 e 5 del decreto
Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847, e il
decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 206;
il Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 214, che
sopprime le Commissioni provinciali e il Consiglio
superiore di assistenza e beneficenza pubblica;

2° la legge 21 giugno 1896, n. 218, concernente
l'autorizzazione ad accettare lasciti o donazioni
e ad acquistare beni stabili, ed il regolamento
approvato con Regio decreto 26 luglio 1896, n.
361;

3° gli articoli 80, 81, 82 e 83 della legge (testo
unico) 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica
sicurezza, la legge 22 luglio 1897, n. 334, e i
Regi decreti 19 novembre 1889, n. 6535, e 12
gennaio 1890, n. 6594;

4° i decreti Luogotenenziali 8 marzo 1917, n. 504,
e 21 aprile 1918, n. 601, contenenti norme per la
riscossione delle spidalità;

5° il decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n.
538, che mantiene in vigore, anche dopo la
cessazione dello stato di guerra, le modificazioni
ed aggiunte apportate alla legislazione in materia
di assistenza e beneficenza pubblica;

6° gli articoli 30 e 31 del R. decreto-legge 16
gennaio 1921, n. 13, portanti disposizioni per
l'accentramento dei ricoverati negli Istituti di
beneficenza e per il raggruppamento degli Istituti
medesimi;

7° la legge 3l maggio 1900, n. 211, portante
provvedimenti per le spedalità d'infermi poveri
non appartenenti al comune di Roma, ricoverati
negli ospedali della Capitale, e il relativo
regolamento approvato col Regio decreto 5 luglio
1900, n. 277, modificato dal Regio decreto 22
giugno 1905, n. 459; l'art. 6 della legge 8 luglio
1903, n. 321; gli articoli 13, 14 e 16 del
regolamento approvato con Regio decreto 5 marzo
1905, n. 186; l'art. 3 della legge 24 marzo 1907,
n. 110; l'articolo 9 della legge 18 giugno 1908,
n. 286; e l'art. 4 del Regio decreto-legge 18
aprile 1920, n. 481.