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REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 969

Concernente il trasporto dei residui al 1° luglio 1922, relativi alle spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori dal bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1922-923 a quello del Ministero della giustizia e degli affari di culto per lo stesso esercizio. (023U0969)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-5-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1718, che stabilisce il passaggio della Direzione generale delle carceri e dei riformatori dal Ministero dall'interno a quello della giustizia e degli affari di culto;
Visto l'art. 5 del Nostro decreto 28 gennaio 1923, numero 232, col quale venne fatta riserva di provvedere successivamente al passaggio dal bilancio del Ministero dell'interno a quello del Ministero per la giustizia e gli affari di culto, dei residui risultanti al 1° luglio 1922 per i servizi delle carceri e dei riformatori;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dell'interno e con quello per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I residui al 1° luglio 1922 dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'interno per l'esercizio 1922-923 indicati nell'annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, sono trasportati nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio medesimo.