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REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 956

Che approva il regolamento contenente norme in esecuzione dell'articolo 5 del R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1834, sui mutui fondiari per la ricostruzione degli immobili danneggiati dalla guerra. (023U0956)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-5-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 agosto 1922, n. 1233, contenente garanzie e agevolazioni per le anticipazioni in conto danni di guerra;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1796, che approva il regolamento per la esecuzione della detta legge;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1834, che reca disposizioni per l'esonero dagli interessi sulle anticipazioni fatte dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie e agevolazioni nei mutui fondiari per la ricostruzione degli immobili danneggiati dalla guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, contenente norme in esecuzione dell'art. 5 del R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1834.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - De Stefani -
Oviglio.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.