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REGIO DECRETO 26 aprile 1923, n. 943

Concernente la soppressione del tribunale militare di guerra di Zara. (023U0943)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-5-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

A partire dal giorno della dichiarazione di cessazione dello stato di guerra nel territorio di Zara, spetta al tribunale militare territoriale di Bari la giurisdizione, a termini del R. decreto 13 marzo 1921, n. 299, per i reati commessi da militari nel territorio stesso.

Resta ferma la competenza del tribunale militare speciale permanente di Firenze, a termini dell'ultimo capoverso dell'art. 6 del R. decreto 13 marzo 1921, n. 299.

Nulla è innovato quanto alla competenza del tribunale militare marittimo di Venezia per i reati commessi da militari della R.
marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DIAZ - THAON DI REVEL.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.