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REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 945

Concernente la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle Amministrazioni militari. (023U0945)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-5-1923 al: 30-6-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Ministro della marina, di concerto con quelli della guerra, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Con la data del 30 giugno 1923 sono licenziati tutti i capi operai ed operai borghesi a matricola, gli operai straordinari ed apprendisti e i giornalieri o avventizi, dipendenti dal Ministero della guerra; nonché tutti i capi lavoranti o lavoranti borghesi permanenti, provvisori, giornalieri ed apprendisti dipendenti dal Ministero della marina.

Non sarà applicata la disposizione di cui al precedente comma a quel personale permanente o a matricola di cui al comma stesso esercitante speciali attribuzioni o mestieri, che le due Amministrazioni determineranno con apposito decreto, ma in ogni caso non eccedente, complessivamente, il numero di 800 per l'Amministrazione della guerra e il numero di 500 per l'Amministrazione della marina.

Le Amministrazioni della guerra e della marina hanno facoltà di licenziare ad ogni momento anche tale personale con il trattamento di previdenza stabilito dal presente decreto da riferirsi al momento del licenziamento: il personale medesimo però non può essere collocato a riposo dietro propria domanda se non nei casi contemplati dall'art. 154 e 155 del T. U. delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e dall'art. 1 della legge 26 dicembre 1901, n. 518. Le stesse Amministrazioni hanno anche facoltà di colmare le vacanze che si formeranno in seguito in questa categoria di personale.

È in facoltà delle due Amministrazioni suddette di riassumere, in rapporto alle effettive esigenze di servizio, i personali licenziati di cui al 1°comma alle normali condizioni del contratto di lavoro privato, in base alle disposizioni regolamentari ed istruzioni che saranno emanate dalle Amministrazioni dalle quale essi dipendono.