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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 913

Che estende ai territori annessi al Regno le disposizioni legislative e regolamentari sui lavori pubblici. (023U0913)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-5-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno, e coi Ministri segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, le finanze, la guerra, la marina, l'industria e commercio, l'agricoltura, il lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Ai territori annessi al Regno in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese le seguenti leggi organiche coi relativi regolamenti e successive disposizioni vigenti nel Regno, ad eccezione di quelle speciali per determinati territori ove ancor queste non siano richiamate, per connessione di materia, in leggi generali:

a) la legge 20 marzo 1865, all. F), n. 2248, sui lavori pubblici, ad eccezione del titolo V;

b) il testo unico delle leggi sulle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con R. D. 25 luglio 1904, n. 223, e la legge 13 luglio 1911, n. 774, recante provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le opere idrauliche e per le bonificazioni;

c) il testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 958;

d) il testo unico delle disposizioni di legge sulle opere marittime, approvato con R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e la legge 14 luglio 1907, n. 542;

e) il testo unico delle disposizioni di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con R. decreto 22 marzo 1900, n. 195;

f) il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche e sui serbatoi e laghi artificiali;

g) la legge 7 giugno 1894, n. 282, sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche;

h) la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per causa di pubblica utilità;

i) il decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sulle norme per la esecuzione delle opere pubbliche; i Regi decreti 25 maggio 1895, n. 350, e 15 dicembre 1898, n. 556, sulla direzione, contabilità, collaudazione dei lavori dello Stato, ed i decreti Ministeriali del Ministro dei lavori pubblici 28 maggio 1895, 8 novembre 1900, 9 giugno 1916, 4 maggio 1921, relativi al capitolato generale per gli appalti delle opere pubbliche dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

l) la legge 9 luglio 1908, n. 445, limitatamente al titolo IV, e il decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, per quanto riguarda i lavori di consolidamento degli abitati;

m) la legge 25 giugno 1911, n. 586, portante concessioni a favore dei Comuni per la provvista di acque potabili.