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REGIO DECRETO 2 maggio 1923, n. 916

Che abolisce temporaneamente il dazio sullo zucchero. (023U0916)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-5-1923 al: 15-6-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto-legge 9 giugno 1921, che approvò la tariffa generale dei dazi doganali;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e il commercio e per l'agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Fino a nuova disposizione è autorizzata la introduzione nel Regno, in esenzione da dazio di confine, dello zucchero di prima e di seconda classe.