stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 741

Concernente la formazione degli ufficiali di complemento provenienti dai laureati delle scuole superiori e dai diplomati degli Istituti nautici. (023U0741)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-4-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro della marina, di concerto con quello della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Sono abrogati i capoversi 3º e 4º dell'articolo unico della legge n. 921 in data 29 giugno 1922 che converte in legge il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1060, relativi al capoverso aggiunto all'articolo 2 del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 621 (convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 922).