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REGIO DECRETO 22 aprile 1923, n. 892

Che deroga temporaneamente agli articoli 12 e 108 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978 circa la presa di possesso e i cambiamenti di residenza dei magistrati titolari di sedi soppresse. (023U0892)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-5-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In forza dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Ritenuta la necessità, in seguito all'avvenuta soppressione di uffici giudiziari, di derogare temporaneamente alle norme contenute negli articoli 12 e 108 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È data facoltà al Ministro della giustizia di disporre che i magistrati tramutati di residenza, continuino nell'esercizio delle loro funzioni nella precedente sede, anche dopo il termine stabilito nell'art. 12 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, ma, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 1923.

I magistrati così trattenuti prenderanno possesso nel nuovo ufficio nei trenta giorni successivi a quello nel quale avranno cessato di esercitare le funzioni nell'antica residenza.