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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 796

Riguardante la competenza dell'intendente di finanza a riconoscere la esistenza delle trasgressioni alle disposizioni tributarie e, in genere, a qualsiasi legge o decreto interessanti i tributi della Stato ed a stabilirne le penalità con decreto motivato. (023U0796)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-5-1923 al: 4-7-1927
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legga 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro della giustizia e degli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per le trasgressioni alle disposizioni tributarie e, in genere, a qualsiasi legge o decreto interessanti i tributi dello stato per le quali sia preveduta la pena pecuniaria fissa, proporzionale o variabile non avente il carattere di sopratassa civile, accertate con verbale di contravvenzione, compete all'intendente di finanza, in base al verbale stesso, riconoscere la esistenza della trasgressione e determinare la pena con suo decreto motivato.

Il decreto penale, da emettersi entro 15 giorni del ricevimento del verbale di contravvenzione, pone le spese a carico del trasgressore e nei casi determinati dalla legge ordina la confisca delle cose sequestrate.

Il ritardo da parte dell'intendente di finanza nella emissione del decreto penale, non infirma gli effetti del verbale di contravvenzione e del decreto penale successivamente emesso.