stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 10 aprile 1923, n. 896

Che riduce i dazi doganali sul riso e sulla farina di riso. (023U0896)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  2-5-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I dazi di confine stabiliti per il riso e la farina di riso, dalla tariffa approvata con il R. decreto 9 giugno 1921, n. 806, sono ridotti alle misure qui appresso indicate:

Numero e lettera
della
tariffa doganale
--
68 Riso:
a) con lolla per q.le L. oro 3.
b) semigreggio id. L. oro 4,50.
c) lavorato id. L. oro 6,50.
706 Farina di riso id. L. oro 6,50.