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REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 877

Che apporta variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, in dipendenza di conversioni di rendite 4,50% in 3,50%. (023U0877)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-5-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della leggo 21 dicembre 1903, n. 483, e l'art. 14 del regolamento approvato con il R. decreto 21 dicembre 1903, n.486, per la esecuzione della legge predetta;

Considerato che per effetto delle operazioni di conversione e di ricostituzione avvenute nel consolidato 3,50 per cento 1902 (categoria A) e nel consolidato 4,50 per cento (antiche rendite nominative) durante l'esercizio 1921-922 e nel 1° semestre dell'esercizio 1922-923, occorre provvedere a talune variazioni negli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923;

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato por le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per effetto delle operazioni di conversione e di ricostituzione eseguite dalla Direzione generale del debito pubblico nell'esercizio finanziario 1921-922 e nel semestre 1° luglio-31 dicembre 1922, sono introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 le seguenti variazioni:

Al capitolo n. 4 «Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto, ecc.»:

In aumento:

1. Per operazioni dell'esercizio 1921-922:
rendita inscritta . . . . . . . . . + 502 50
rendita annullata . . . . . . . . . - 150 62
---------- + 351 88

2. Interessi per i trimestri 1° ottobre 1922,

1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 1923 sulla rendita
di L. 21 reiscritta nel 1° trimestre dell'esercizio
1922-923 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 21 --

3. Rate di interessi dal 30 agosto al 30 settembre
1922 ed interessi per i trimestri 1° gennaio, 1°
aprile e 1° luglio 1923 sulla rendita di L. 1530,
reiscritta nel secondo trimestre dell'esercizio
predetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1279 20
-----------
Totale in aumento . . . . . . . . . . . . . . . . + 1652 08
-----------

In diminuzione:

1. Interessi per i trimestri 1° ottobre 1922,
1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 1923 sulla
rendita di L. 17.172 annullata durante il 1°
trimestre dell'esercizio 1922-923, perché
ricostituita nel consolidato 3,50 per cento . . . - 17.172 --

2. Interessi per i trimestri 1° gennaio, 1° aprile
e 1° luglio 1923, sulla rendita di L. 1260 annullata
durante il secondo trimestre dell'esercizio
1922-923 come sopra . . . . . . . . . . . . . . . - 945 --
-----------
Totale in diminuzione . . . . . - 18.117 --
-----------

Al capitolo 5: «Rendita consolidata 3,50 per cento al netto, ecc.»:

In aumento:

1. Interessi per i trimestri 1° ottobre 1922,
1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 1923 sulla rendita
di lire 13.356 inscritta nel primo trimestre,
dell'esercizio 1922-923 per conversione del cons.
4,50 per cento . . . . . . . . . . . . . . . . . + 13.356 --

2. Interessi per i trimestri 1° gennaio, 1° aprile
e 1° luglio 1923 sulla rendita di lire 980 inscritta
nel secondo trimestre dell'esercizio 1922-923 . + 735 --
Totale in aumento . . . . + 14.091 --

In diminuzione:

1. Per operazioni dell'esercizio 1921-922:
rendita annullata . . . . . . . . . - 390 83
rendita inscritta . . . . . . . . . + 117 15
---------- - 273 68

2. Interessi per i trimestri 1° ottobre 1922, 1° gennaio,
1° aprile e 1° luglio 1923 sulla rendita di L. 16,33
annullata nel 1° trimestre dell'esercizio 1922-23
perché ricostituita nel consolidato 4,50 0_0 . . - 16 33

3. Rateo di interessi dal 30 agosto al 30 settembre 1922
ed interessi per i trimestri 1° gennaio, 1° aprile e
1° luglio 1923 sulla rendita di L. 1190 annullata nel
secondo trimestre dell'esercizio 1922-923 perché
ricostituita nel consolidato 4,50 per cento . . . - 994 95
-----------
Totale in diminuzione . . . . - 1284 95
-----------

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.