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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 846

Che approva il nuovo regolamento per la profilassi delle malattie veneree e sifilitiche. (023U0846)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-5-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636;
Veduto il regolamento generale sanitario, approvato con Nostro decreto 3 febbraio 1901, n. 45;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le malattie, alle quali si applicano le disposizioni che seguono, sono:

a) la blenorragia;

b) l'ulcera semplice contagiosa;

c) l'infezione sifilitica;

considerate nel periodo di loro contagiosità.

Fermo restando l'obbligo delle denunzie portato dall'art. 4 del regolamento legislativo 4 agosto 1918, n. 1395, ed oltre alle denunzie rese obbligatorie dall'art. 15 del presente regolamento, è fatto obbligo per i medici, agli effetti dell'art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, della denuncia di qualunque caso di sifilide, con manifestazioni contagiose, riscontrato nelle scuole, negli Istituti di educazione e di cura, negli opifici industriali e, in genere, in tutte le collettività, sia civili, sia militari.