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REGIO DECRETO 29 marzo 1923, n. 863

Che proroga il concorso governativo a pareggio dei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno e delle isole di Sicilia e Sardegna, previsto dalla legge 24 marzo 1907, n. 116. (023U0863)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-5-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il concorso governativo, previsto con l'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, sarà corrisposto ai Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna anche per gli anni 1921, 1922 e 1923, limitatamente alla metà del suo ammontare, in conformità a quanto è disposto dall'articolo 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442.

Per i comuni della Calabria e della Basilicata sarà, inoltre, osservato il disposto dell'art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto per la inscrizione della corrispondente spesa nel bilancio di quel Ministero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.