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REGIO DECRETO 22 marzo 1923, n. 862

Che approva la nuova tariffa dei diritti di segreteria della Camera di commercio e industria di Spezia. (023U0862)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-5-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. D. 19 luglio 1906, n. CCLXIX (parte supplementare) con cui venne approvata la tariffa dei diritti di segreteria a favore della Camera di commercio e industria della Spezia;
Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno ed il relativo regolamento approvato col R. D. 19 febbraio 1911, n. 245;
Viste le deliberazioni 7 marzo 1922 e 27 gennaio 1923 della suddetta Camera di commercio;
Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvata la seguente tariffa dei diritti di segreteria da riscuotersi dalla Camera di commercio e industria della Spezia per gli atti che le sono richiesti:

Per ogni esame di atti esistenti presso la Camera L. 1;

Per copie di atti camerali ed autenticazione relativa L. 3;

Per ogni informazione commerciale su ditta richiesta per iscritto L. 2;

Per ogni vidimazione di firma L. 2;

Per certificati di idoneità a concorrere ad aste, appalti pubblici ed a licitazioni e gare L. 500;

Per certificati di prezzi portati nei listini ufficiali L. 2;

Per certificati di prezzi non portati da listini ufficiali L. 5;

Per ogni certificazione fuori di ufficio oltre le eventuali spese e indennità di trasferta agli ufficiali della Camera calcolate sulle vigenti tariffe per i funzionari di Stato L. 10;

Per certificati di svincolo cauzione L. 5;

Per certificati di constatazione di usi mercantili L. 5;

Per ogni certificato non altrimenti specificato L. 5;

Per designazione di arbitri L. 10;

Per la iscrizione triennale in uno dei ruoli tenuti dalla Camera L. 30;

Per ogni certificato di idoneità all'esercizio delle professioni per le quali esistano ruoli L. 10.

In più per ogni pagina e frazione di pagina oltre il primo foglio di carta L. 0,50;