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REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 853

Contenente nuove disposizioni circa la corresponsione delle indennità di caro-viveri. (023U0853)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-7-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per l'Interno, ed interim per gli affari esteri, e del Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le indennità mensili, stabilite col 1° comma dell'art. 1 del D. L. 14 settembre 1918, n. 1314 e col 1° comma dell'art. 1 del Nostro decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e relative loro modificazioni ed estensioni, sono conservate nella misura di L. 100 ciascuna soltanto per coloro che hanno coniuge oppure uno o più figli; per tutti gli altri sono ridotte a L. 65 ciascuna.