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REGIO DECRETO 22 marzo 1923, n. 851

Che concede condono di punizioni al personale di custodia delle carceri. (023U0851)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il condono concesso agli agenti di custodia delle carceri per le punizioni previste nel R. decreto 1° dicembre 1921, n. 1790, è esteso, con le modalità e con gli effetti stabiliti dal detto decreto, alle mancanze commesse fino al giorno 22 dicembre 1922.

Sono altresì condonate tutte le punizioni disciplinari inflitte o da infliggersi agli agenti di custodia delle carceri per mancanze commesse sempre fino al giorno 22 dicembre 1922 in occasione o per cause di movimenti politici o determinate da movente politico, quando le mancanze stesse siano state commesse per un fine nazionale, immediato o mediato, escluso quindi ogni movente personale di qualsiasi natura.

Il presente decreto entra in vigore dalla propria data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Oviglio.

Visto, il guardasigilli: Oviglio.