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REGIO DECRETO 22 marzo 1923, n. 830

Che aumenta la misura dei diritti marittimi stabiliti dalla legge 23 luglio 1896, n. 318. (023U0830)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-5-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, udito il commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le misure dei diritti marittimi stabilite dagli articoli 24, 30, 31, 32, 33 e 34 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sono modificate come agli articoli 2 e 3 del presente decreto, restando immutate le altre norme contenute nei citati articoli di detta legge.
Corrispondentemente restano modificati gli articoli 5, 11, 12, 13, 14 e 15 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 404.