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REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 850

Concernente la sistemazione dei servizi, di vigilanza, protezione ed assistenza dei reduci, validi ed invalidi della guerra nazionale e delle famiglie dei caduti. (023U0850)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-4-1923 al: 9-9-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I poteri e le funzioni attribuiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari agli uffici centrali dello Stato per tutti i servizi di vigilanza, protezione ed assistenza dei reduci, validi ed invalidi, della guerra nazionale e delle famiglie dei caduti, sono devoluti unicamente al Presidente del Consiglio dei ministri.