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REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 827

Che estende alle nuove Provincie le disposizioni vigenti sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. (023U0827)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-5-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nei territori annessi in base all' art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati ed avranno esecuzione:

a) R. decreto 4 giugno 1914, n. 563, sugli Istituti di vigilanza privata;

b) R. decreto 31 agosto 1907, n. 690 T. U. delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S.;

c) R. decreto 20 agosto 1909, n. 666 regolamento per gli ufficiali ed impiegati di P. S.;

d) R. decreto 14 agosto 1919, n. 1442, sull'ordinamento del personale di P. S. e la istituzione di un Corpo di agenti d'investigazione;

e) R. decreto 2 maggio 1920, n. 573, contenente disposizioni per il personale di P. S.;

f) R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, concernente la riforma ed unificazione dei Corpi armati di polizia;

g) R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, concernente la istituzione di una milizia volontaria per la sicurezza nazionale.