stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 826

Riflettente i tributi locali e i dazi di consumo. (023U0826)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  5-5-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Dalla data di pubblicazione del presente decreto, i regolamenti comunali riguardanti la tassa di famiglia e la tassa sul valore locativo non potranno essere variati nella parte relativa alla tariffa del tributo, se non per apportare riduzioni nella misura della tariffa stessa, salva sempre, anche per queste riduzioni, la omologazione delle relative deliberazioni da parte del Ministero delle finanze.