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REGIO DECRETO 8 aprile 1923, n. 820

Contenente disposizioni per la compilazione, l'approvazione e l'esecuzione dei progetti di opere a carico dell'Amministrazione dell'aeronautica. (023U0820)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il Regio decreto 24 gennaio 1923, n. 62, che istituisce il Commissariato per l'aeronautica;
Visto il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, contenente emendamenti al D. L. 6 febbraio 1917, n. 107, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche e al R. decreto 12 febbraio 1922, n. 214, che ebbe a modificarlo;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio, commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I progetti di tutte le opere a carico dell'Amministrazione dell'aeronautica sono compilati dagli Uffici tecnici del Commissariato di aeronautica o da esso dipendenti e sono approvati, qualunque sia il loro importo, dallo stesso Commissariato, senza il previo parere o visto degli organi tecnico-amministrativi di cui all'art. 2 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422.