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REGIO DECRETO 8 aprile 1923, n. 819

Contenente disposizioni per le carriere diplomatica e consolare. (023U0819)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-5-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli dell'industria e commercio e dell'istruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Per i concorsi alla carriera diplomatica ed alla carriera consolare di cui all'art. 20 del Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 225, i titoli di ammissione validi per una delle due carriere saranno ritenuti validi per l'altra.

I concorrenti ad uno dei due concorsi, i quali, essendo muniti di uno di tali titoli, intendano partecipare anche all'altro concorso, dovranno informare il Ministero degli affari esteri dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - GENTILE - TEOFILO ROSSI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.