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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 797

Col quale si dispone che gli insegnanti medi decorati di medaglia d'oro al valor militare, sieno considerati per tutti gli effetti di legge, vincitori di concorso speciale. (023U0797)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-5-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Gli insegnanti medi decorati di medaglia d'oro al valor militare sono considerati, per tutti gli effetti di legge, vincitori di concorso speciale per i gradi e gli ordini di scuole ai quali appartengono come insegnanti di ruolo, e con diritto di precedenza nella scelta delle sedi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - GENTILE.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.