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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 753

Portante aggiunte e varianti alla legge 28 maggio 1922, n. 1616, che stabilisce norme circa il reclutamento degli ufficiali subalterni in servizio attivo permanente dell'arma dei carabinieri Reali. (023U0753)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-4-1923 al: 9-1-1924
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito e successive modificazioni;
Visti i Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1802, e 31 dicembre 1922, n. 1680, riguardanti il riordinamento dei carabinieri Reali;
Vista la legge 28 maggio 1922, n. 616, che stabilisce norme circa il reclutamento degli ufficiali subalterni in servizio attivo permanente dell'arma dei carabinieri Reali;
In virtù della facoltà conferita dalla legge 31 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'art. 3 della legge 28 maggio 1922, n. 616, viene così completato:

«I tenenti trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali che nel termine massimo di tre anni dalla data del trasferimento si mostrino non adatti, allo speciale servizio dell'arma, sono ritrasferiti nell'arma di provenienza e riprendono l'anzianità che possedevano in questa, eccezione fatta per quelli provenienti dal complemento che desiderino essere mantenuti in servizio attivo permanente, i quali conserveranno l'anzianità loro attribuita nell'arma dei carabinieri Reali»

Per i tenenti trasferiti nei carabinieri Reali e destinati allo squadrone carabinieri guardie del Re tale termine massimo può essere protratto fino a cinque anni.

Nei detti periodi massimi di tre e cinque anni non è compreso il tempo eventualmente passato dagli ufficiali in aspettativa di qualsiasi specie.