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REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 813

Che stabilisce i limiti di somma per la vendita a trattativa privata dei materiali grafici e telefonici fuori d'uso. (023U0813)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-5-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione.
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge n. 1601 del 3 dicembre 1922;
Ritenuta la necessità di disciplinare i servizi ad economia e di elevare, in correlazione con l'attuale costo delle merci, i limiti di somma per la vendita a trattativa privata dei materiali telegrafici e telefonici fuori
d'uso;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e telegrafi, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il limite di L. 100 entro il quale, in base all'art. 10 del R. decreto 29 settembre 1910, n. 804, i funzionari provinciali sono autorizzati a procedere alla vendita a trattativa privata dei materiali fuori d'uso telegrafici o telefonici viene elevato a L.
400.