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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 640

Che dispone il passaggio di funzionari dell'Amministrazione centrale dell'istruzione pubblica e dell'Amministrazione scolastica provinciale in altri ruoli delle Amministrazioni medesime. (023U0640)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-5-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù. della delegazione dei poteri conferiti al Governo, con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Ai RR. provveditori agli studi, agli ispettori delle scuole medie e normali od agli ispettori centrali per l'istruzione primaria e popolare, che abbiano appartenuto ai ruoli del personale direttivo ed insegnante delle scuole medie e normali, quando non debbano essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, per effetto del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, potrà essere di nuovo conferito, su domanda o d'autorità, indipendentemente dal numero dei posti soppressi per effetto del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1679; l'ufficio di capo di Istituto effettivo o di professore ordinario nel ruolo e nell'ordine di scuole di origine o in altro ruolo e in altro ordine di scuole di pari grado, ma sempre in sede di primaria importanza.

Il grado di capo d'Istituto effettivo potrà essere conferito sia all'atto della prima applicazione del presente decreto sia dopo, appena lo consentano le condizioni del servizio, e, a giudizio del Ministro della istruzione pubblica, anche a coloro che non lo abbiano precedentemente tenuto.