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REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 765

Che autorizza il Ministero delle poste e dei telegrafi a stipulare con la Cassa nazionale di assicurazioni per gli infortuni degli operai sul lavoro, apposite convenzioni allo scopo di indennizzare il personale postale viaggiante ed i guardafili telegrafici e telefonici nella eventualità di sinistri derivanti dallo adempimento delle loro speciali attribuzioni. (023U0765)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/05/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-5-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la leggo 3 dicembre 1922, n 1601;
Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il Ministero delle poste e dei telegrafi è autorizzato a stipulare con la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, apposite convenzioni allo scopo di indennizzare il personale postale viaggiante, ed i guardafili telegrafici e telefonici nella eventualità di sinistri derivanti dallo adempimento delle loro speciali attribuzioni.