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REGIO DECRETO 1 aprile 1923, n. 757

Che reca disposizioni circa l'amministrazione straordinaria della provincia di Zara. (023U0757)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9, che estende la legge comunale e provinciale del Regno ai territori annessi;
Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 54, che istituisce la provincia di Zara;
Ritenuta la necessità di provvedere all'amministrazione straordinaria della provincia di Zara, derogando alle disposizioni dell'art. 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
In virtù della delegazione dei poteri, conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1




Sino all'insediamento della rappresentanza elettiva, l'Amministrazione della provincia di Zara, è affidata, agli effetti dell'art. 26 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9, ad una Commissione straordinaria, che esercita i poteri della Deputazione e del Consiglio provinciale e si compone di 5 membri, compreso il presidente.

Le funzioni di presidente, potranno essere affidato a persona diversa dal vice prefetto o anche non appartenente ad alcuna Amministrazione governativa.