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REGIO DECRETO 11 febbraio 1923, n. 742

Con cui si autorizza il Ministro dell'interno ad assegnare sul fondo dei pubblici spettacoli la somma di lire centomila al Comitato olimpico nazionale italiano. (023U0742)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-4-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerata la particolare importanza assunta in Italia ed all'estero dagli esercizi ginnici e sportivi, come mezzo per l'educazione fisica e l'elevazione morale della gioventù;

Considerato l'alto valore nazionale delle vittorie riportate dalle rappresentanze dei vari paesi nelle gare olimpiche internazionali;

Considerato che a tutte le Olimpiadi celebratesi in questi ultimi anni all'estero hanno largamente partecipato le organizzazioni sportive italiane, riportando notevoli successi e tenendo così alto, anche in questo campo, il nome dell'Italia fra gli stranieri;

Considerata la necessità di apprestare al Comitato olimpico nazionale italiano i mezzi indispensabili per preparare la gioventù a partecipare degnamente alle nuove Olimpiadi che nel corrente anno dovranno svolgersi all'estero;

Considerato che a tale esigenza conviene provvedere con un prelevamento dal fondo derivante dal contributo sui pubblici spettacoli, in quanto che alla costituzione del detto fondo concorrono anche i Circoli sportivi mediante il contributo pagato sull'introito delle gare e degli spettacoli da essi organizzati;

Veduta la legge 29 agosto 1922, n. 1254;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro dell'interno è autorizzato a prelevare dalla quota del fondo dei pubblici spettacoli destinata all'erogazione di sussidi a favore delle Istituzioni pubbliche di beneficenza non aventi scopi di assistenza ospitaliera, la somma di lire centomila, e ad assegnare tale somma, a titolo di contributo straordinario, per lo scopo anzidetto, al Comitato olimpico nazionale italiano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.