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REGIO DECRETO 1 marzo 1923, n. 701

Che autorizza la Camera di commercio e industria di Firenze a riscuotere dai frequentatori della Borsa valori una tassa annuale. (023U0701)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 21 marzo 1910, n. 131, sull'ordinamento delle Camere di commercio ed industria ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 245;
Veduta la deliberazione in data 11 luglio 1922, della Camera di commercio e industria di Firenze, relativa alla istituzione di una tassa sui frequentatori della Borsa valori;
Sentito il Consiglio superiore del commercio;
Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La Camera di commercio e industria di Firenze è autorizzata a riscuotere dai frequentatori della Borsa valori una tassa annuale, commisurata come segue:

Istituti di credito, annue L. 100.

Agenti di cambio e persone autorizzate alle grida, id. L. 50.

Rappresentanti nell'auto recinto, id. L. 150.

Primi e secondi impiegati, id. L. 100.

Primi fattorini, id. L. 60.

Secondi fattorini, id. L. 120.

Per ogni impiegato oltre il secondo, id. L. 100.

Per ogni fattorino oltre il secondo, id. L. 70.

Diritti per uso di telefono:

a) Istituti di Credito, annue L. 50.

b) Banche private, banchieri ed agenti di cambio, id. L. 40.

c) Persone non ammesse alla grida:

1. Telefoni urbani, annue L. 50.

2. Telefoni interurbani, id. L. 300.

Per l'uso di cabine telefoniche private, id. L. 200.

Per uso di banchi di proprietà della Camera, id. L. 50.

Per operatori non iscritti a ruolo (tessera), id. L. 100.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.