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REGIO DECRETO 22 marzo 1923, n. 732

Relativo all'applicazione di una tassa consegna merci, a favore della Camera di commercio e industria di Zara. (023U0732)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto 20 novembre 1922 di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, col quale vengono passati alla diretta trattazione del Ministero dell'industria e commercio gli affari di sua competenza riguardanti le nuove Provincie;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 174, col quale si autorizzano le Camere di commercio ed industria di Rovereto, Bolzano, Gorizia e Trieste ad applicare a loro favore una tassa consegna merci fino a tutto l'anno 1924;
Ritenuto che occorre autorizzare l'imposizione della tassa consegna merci anche a favore della Camera di commercio e industria di Zara;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro per l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È autorizzata a favore della Camera di commercio e industria di Zara l'applicazione di una tassa consegna merci con le seguenti modalità:

1. I trasporti di merci in partenza e in arrivo nei porti di Zara e Lagosta, che siano accompagnati da manifesto di carico, soggiacciono alla tassa consegna merci, se la singola spedizione raggiunge o supera i 100 kg.

Sono eccettuati dalla imposizione della tassa consegna merci i trasporti di merci, armi, munizioni, fatti dall'Amministrazione militare per il rifornimento del R. decreto e della R. marina e quelli fatti dal Ministero delle finanze per i generi di Monopolio di Stato.

2. La tassa è commisurata con cinque centesimi di lira per 100 kg. Le frazioni di peso oltre i 100 kg. verranno calcolate per un quintale intero.

3. La tassa consegna merci va pagata presso gli uffici di dogana esistenti nei porti di Zara e Lagosta all'atto della spedizione e del ritiro della merce.

4. L'applicazione della tassa consegna merci avrà vigore per le spedizioni consegnate o ritirate dal 1° aprile 1923 in poi fino al 31 dicembre 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - TEOFILO ROSSI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.