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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 731

Che reca norme per l'inquadramento dei funzionari i quali, in applicazione del R. decreto 14 gennaio 1923, n. 72, fecero passaggio dal Ministero delle finanze a quello per il lavoro e la previdenza sociale. (023U0731)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-4-1923 al: 19-10-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dei pieni poteri a Noi delegati con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il Nostro decreto del 14 gennaio 1923, n. 72, concernente il passaggio di alcuni funzionari, dipendenti dal Ministero delle finanze, nel ruolo centrale del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I funzionari, i quali, in applicazione dell'art. 1 del Nostro decreto 14 gennaio 1923, n. 72, vennero trasferiti nel ruolo organico del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, cessano dall'essere in soprannumero e sono definitivamente inquadrati nel ruolo suddetto, nel proprio grado e secondo la rispettiva anzianità nel grado stesso, con applicazione degli articoli 43 e 47 del Nostro decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637.