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REGIO DECRETO 8 marzo 1923, n. 710

Che rende definitive alcune disposizioni riguardanti le contabilità dei magazzini e depositi dipendenti della R. marina, emanate coi decreti Luogotenenziali n. 676 in data 25 maggio 1916 e n. 1080 in data 11 maggio 1919. (023U0710)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto Luogotenenziale n. 676, in data 25 maggio 1916, sono rese definitive.

In relazione però all'abolizione degli ordini di scarico modello 3 di cui al R. decreto 20 luglio 1922, numero 1213, il testo dei suddetti articoli 3, 4 e 5 resta modificato nel seguente modo:

«Art. 3. Occorrendo di apportare rettifiche di quantità nelle contabilità dei magazzini o depositi a seguito di rilievi della Corte dei conti in sede di riscontro, le rettifiche stesse verranno fatte nella contabilità del semestre in corso, mediante l'omissione di appositi ordini regolatori di carico o di appositi documenti regolatori di scarico, nei quali verrà fatto riferimento alla nota di osservazione della Corte dei conti. Copia di tali documenti, firmata dal ragioniere capo del R. Arsenale, Base navale o Cantiere nel quale trovasi il magazzino o dall'autorità preposta al magazzino, o deposito, viene trasmessa alla Corte dei conti insieme alle note di rilievo.

«Se fra la data cui si riferisce la contabilità nella quale è stato riscontrato l'errore e quella in cui è stato mosso il rilievo, fosse interceduto cambio di consegnatario, la rettifica verrà apportata nell'ultima contabilità del consegnatario cessante.

«Art. 4. - Tanto sugli ordini di carico quanto sui documenti di scarico saranno citati soltanto i prezzi unitari dei materiali senza eseguire le valutazioni e le somme totali; le dette operazioni saranno invece effettuate dagli uffici di ragioneria dei Regi arsenali, basi navali e cantieri militari marittimi, ai fini delle scritture patrimoniali, soltanto sopra le matrici degli ordini di carico e sui documenti di scarico, giusta il disposto del penultimo comma dell'art. 1 del R. decreto del 20 luglio 1922, n. 1213».

«Art. 5. - Con uno stesso ordine di carico potranno darsi in caricamento materiali riferentisi a varie operazioni contabili, purché questi siano della stessa specie. Si avrà però cura di trascrivere i materiali nell'ordine progressivo di nomenclatura che avrebbero avuto se per ognuna delle operazioni contabili anzidette fosse stato provveduto all'emissione di separati ordini di carico.

«Ogni gruppo di materiale sarà fatto precedere dagli opportuni riferimenti al relativo documento contabile».

Sono parimenti rese definitive le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del suddetto decreto Luogotenenziale in quanto si tratti di spedizioni di materiali effettuate dai magazzini dei RR arsenali, basi navali e cantieri a navi dislocate all'estero o nelle colonie, o ad Enti a terra della R. marina situati oltre i confini del Regno.