stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 8 marzo 1923, n. 729

Che stabilisce la misura del contributo dovuto per i mesi di marzo e aprile 1923 al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia. (023U0729)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  26-4-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliana di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;
Veduto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 480, con il quale, fu Stabilita la misura del contributo per i mesi di gennaio e febbraio 1923 dovuta al Sindacate obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia;
Veduta la deliberazione adottata dall'assemblea generale dei soci del Sindacato predetto dell'adunanza del 1° corrente;

Su

proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per R. lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico

Le disposizioni del Regio decreto 14 gennaio 1923, n. 480, concernente la misura a del contributo dovuto per i mesi di gennaio e febbraio 1923 al Sindacate obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia, si applicano anche, per i mesi di marzo e aprile 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CAVAZZONI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.