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REGIO DECRETO 22 marzo 1923, n. 699

Che estende ai territori annessi le disposizioni relative alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. (023U0699)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e por volontà della Nazione.
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la leggo 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1




Nei territori annessi al. Regno in virtù dell'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, a 1778 sono pubblicati:

1° il testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, 639;

2° il regolamento di procedura davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 643;

3° il regolamento per la segreteria della Giunta provinciale amministrativa negli affari giurisdizionali, approvato con R decreto 17 agosto 1907, n. 644.