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REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 700

Che autorizza una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1921-922, indipendenza di vincite al lotto. (023U0700)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-4-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Visto l'art 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato o decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 31 «Vincite al lotto» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1921-922, è aumentato della somma di lire novantunomilioniseicentoventottomiladuecentoventuno e centesimi ottantaquattro (L. 91.628.221,84).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli OVIGLIO.