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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 686

Che estende alle nuove Provincie il regolamento per l'imposta sui redditi agrari di ricchezza mobile. (023U0686)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 148, che ha esteso ai territori annessi al Regno l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
Visto il R. decreto 12 marzo 1920, n. 505, contenente il regolamento per l'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Tutte le disposizioni del R. decreto 12 marzo 1923, n. 505, si applicano nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Nei territori stessi l'imposta è però dovuta solo dal 1° gennaio 1924 e pertanto i redditi dichiarati dai contribuenti, e quelli comunque definiti in base alle operazioni di accertamento, saranno iscritti in ruolo speciale da pubblicarsi entro il mese di marzo 1924, il cui carico sarà ripartito in cinque rate a decorrere da quella di aprile 1924, ferma restando la facoltà di compilare altri ruoli speciali successivi, ai termini dell'ultimo capoverso dell'art 28 del citato decreto.